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Sez. 1, Sentenza n. 461 del 27/01/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172284 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172284-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*

In tema di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, postula una oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente. (V sent nn 23 del 1964 e 113 del 1975 della Corte costituzionale). (Conf mass n 168200).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)