Sez. 1, Sentenza n. 461 del 27/01/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172284 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
In tema di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, postula una oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente. (V sent nn 23 del 1964 e 113 del 1975 della Corte costituzionale). (Conf mass n 168200).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)