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Sez. 1, Sentenza n. 8029 del 26/06/1992 (Rv. 477954 - 01)

Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito | Effetti - Rapporto fondamentale - Esistenza - Prova - Onere del creditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477954-01

Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito

La ricognizione di debito, così come la promessa di pagamento, anche se titolata, ossia anche se contenente l'indicazione della "causa debendi", ha come effetto l'astrazione processuale di detta causa, con la conseguenza che il soggetto a favore del quale essa è stata fatta è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale si presume fino a prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)