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Sez. 6, Ordinanza n. 3058 del 18/08/1992 Cc. (dep. 28/08/1992) Rv. 191962 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi | Onere di specificazione delle doglianze - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-08-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191962-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Motivi

In tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella specificità del giudizio di riesame sul provvedimento di cautela personale, fatta manifesta dalle esplicitazioni del contesto decisorio dal nono comma dell'articolo 309 del codice di rito penale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l'onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali, sotto il profilo della correttezza delle regole (giuridiche e di esperienza) applicate, della congruenza e logicità della motivazione, la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è rituale portare davanti alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all'omessa osservanza dell'onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex articolo 606 del codice di rito penale. In tale ipotesi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)