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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17504 del 26/07/2010 (Rv. 614468 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE | CERTALEX - Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Sinistro causato da conducente minorenne e privo di patente - Diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dei genitori del responsabile, ex art. 18 legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile) - Esclusione - Diritto di surrogazione dell'assicuratore medesimo nei confronti dei genitori, ai sensi dell'art. 1203 c.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614468-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicuratore, il quale abbia risarcito la vittima di un sinistro stradale causato da un minore privo di patente con il quale sia stato stipulato il contratto di assicurazione, non può esercitare, contro il genitore non stipulante, la rivalsa prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ("ratione temporis" applicabile), ma può surrogarsi a norma dell'art. 1203 n. 3 cod. civ. nei diritti del danneggiato verso il predetto genitore, per far valere la responsabilità di questo, ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., per i danni causati dal figlio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)