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Sez. 3, Sentenza n. 10041 del 01/08/2000 (Rv. 538987 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Efficacia probatoria - Sussistenza - Valutazione - Prudente apprezzamento del giudice - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538987-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

I documenti provenienti da terzi estranei alla lite (nella specie, documenti contrattuali), sono dotati di efficacia probatoria, in quanto possono offrire elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili di integrare il fondamento della decisione; essendo rimessa tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice, il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)