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Sez. 1, Sentenza n. 432 del 25/02/1967 (Rv. 326359 - 01)

ESAZIONE DELLE IMPOSTE - RIMBORSI - IMPOSTE INDEBITAMENTE RISCOSSE - LEGGE N 29 DEL 1961 - TASSE RITENUTE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI NON DOVUTE - DIRITTO AGLI INTERESSI - APPLICABILITA ANCHE AI PAGAMENTI INDEBITI ANTERIORI ALLA LEGGE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1967-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326359-01

ESAZIONE DELLE IMPOSTE - RIMBORSI - IMPOSTE INDEBITAMENTE RISCOSSE - LEGGE N 29 DEL 1961 - TASSE RITENUTE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI NON DOVUTE - DIRITTO AGLI INTERESSI - APPLICABILITA ANCHE AI PAGAMENTI INDEBITI ANTERIORI ALLA LEGGE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*

La legge 26 gennaio 1961, n.29, secondo cui sulle somme pagate per tasse, imposte indirette sugli affari e ritenute, non dovute in seguito a provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano al contribuente gl'interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti eseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, dei quali sia stata chiesta la restituzione senza che sia stata definita la relativa controversia. In tale ipotesi gl'interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge. (Conf. 2192-65).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)