Sez. 4, Sentenza n. 2805 del 06/12/1988 Ud. (dep. 20/02/1989) Rv. 180588 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DELITTI COLPOSI - DI DANNO E DI PERICOLO - NOZIONE - DIVERSITÀ DI FATTISPECIE - CRITERI DI DIFFERENZIAZIONE - NESSO EZIOLOGICO - CONDOTTA RILEVANTE - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - DELITTI COLPOSI - DI DANNO E DI PERICOLO - NOZIONE - DIVERSITÀ DI FATTISPECIE - CRITERI DI DIFFERENZIAZIONE - NESSO EZIOLOGICO - CONDOTTA RILEVANTE - INDIVIDUAZIONE.*
In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sè ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall'art. 423 che dall'art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra. Mentre nella ipotesi dolosa la mera accensione del fuoco ha rilievo, se posta in essere allo scopo di provocare un incendio; viceversa, in quella colposa, rileva solo ed esclusivamente la fattispecie legale: l'essere, cioè, divampato l'incendio. In quest'ultima ipotesi, al fine della causale Determinazione di tale evento, assume rilievo eziologico l'Azione o l'omissione dello agente, in esse dovendosi individuare l'esistenza, o meno, della colpa. La mera accensione del fuoco, dovuta, a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio colposo, (o a qualsiasi altra causa), è giuridicamente irrilevante: assume rilievo esclusivamente il perché, ad opera di quali cause, per quali comportamenti, cui risulti estraneo l'intento di provocare l'incendio, il fuoco sia divampato assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di Estinzione sopra evidenziate. (Conf mass n 164517, sulla nozione di incendio; (Conf mass n 155094, ed ivi citate sulla nozione di incendio; (Conf mass n 177471, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)