Sez. L, Sentenza n. 704 del 06/02/1982 (Rv. 418496 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - CONDIZIONE - INTIMAZIONE DEL PRECETTO - INIDONEITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI - NUOVO VALIDO APPELLO AUTONOMAMENTE RILEVANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - CONDIZIONE - INTIMAZIONE DEL PRECETTO - INIDONEITÀ - SUCCESSIVO DEPOSITO DEI MOTIVI - NUOVO VALIDO APPELLO AUTONOMAMENTE RILEVANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La sola intimazione del precetto - sulla base del dispositivo di sentenza di condanna esecutiva, pronunziata in primo grado, in una controversia di lavoro - non è sufficiente a far ritenere iniziata l'esecuzione forzata e, conseguentemente, non consente la proposizione dell'appello con riserva dei motivi, ex art. 433, secondo comma cod. proc. civ., anteriormente al deposito della sentenza, completa di tutti i suoi elementi, ma l'inammissibilità del gravame così sperimentato non impedisce di riconoscere nel successivo atto di deposito dei motivi un nuovo valido appello autonomamente rilevante, ove in esso si rinvengano tutti gli estremi propri di siffatta impugnazione, quali risultano dal combinato disposto degli artt. 434 e 414 cod. proc. civ., restando così limitata l'eventualità di un vizio riflesso di tale atto alla sola ipotesi in cui lo stesso contenga la mera formulazione dei motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)