Sez. 3, Sentenza n. 5146 del 06/04/2001 (Rv. 545679 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro per le cause aventi come parti i magistrati - Art. 30 bis cod. proc. civ. - Diverso foro territorialmente competente in sede di legittimità - Per i magistrati esercitanti funzioni di consigliere di cassazione - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 - nella parte in cui prevede un foro derogatorio per le cause in cui sono parti i magistrati soltanto per la fase del giudizio di merito, senza estendere il proprio ambito di operatività al caso del magistrato parte del giudizio che eserciti le proprie funzioni come consigliere di cassazione, allorché di fronte al giudice di legittimità sia proposta impugnazione, atteso che la previsione di un foro specifico derogatorio nella fase di merito per le cause in cui sia parte un magistrato che eserciti le proprie funzioni nel distretto di corte d'appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, si fonda sul presupposto della esistenza nel nostro ordinamento di una pluralità di giudici di merito con eguale competenza per valore o per materia, mentre tale presupposto della concorrente competenza non sussiste per la fase di legittimità, essendo unica la Corte di cassazione, e dovendo d'altra parte essere assicurata al magistrato, come ad ogni altro cittadino, la possibilità di adire il giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)