Determinazione dei prezzi delle sanse
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.
2. I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.
3. I prezzi cosi' stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.
Art. 2
1. Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.
2. Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei trenta giorni successivi.
4. Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA