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Determinazione dei prezzi delle sanse

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

2. I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

3. I prezzi cosi' stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Art. 3

1. Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

2. Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei trenta giorni successivi.

4. Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA