Sez. 6, Sentenza n. 9192 del 09/04/1980 Ud. (dep. 24/07/1980) Rv. 145898 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - CONCESSIONE - IN GENERE - PENA ACCESSORIA - TENTATIVO - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA - TENTATIVO - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA TEMPORANEA ANZICHE PERPETUA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - CONCESSIONE - IN GENERE - PENA ACCESSORIA - TENTATIVO - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA - TENTATIVO - APPLICAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA TEMPORANEA ANZICHE PERPETUA.*
Il secondo comma dell'art 314 cod pen stabilisce che se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea anziche perpetua dai pubblici uffici.E poiche il terminè circostanzè e qui adoperato in senso improprio, in tale locuzione va ricompreso analogicamente anche il tentativo. Ne consegue che in caso di tentativo di peculato (o di concussione) e applicabile la pena accessoria temporanea.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)