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Sez. 3, Sentenza n. 28606 del 06/06/2012 Cc. (dep. 17/07/2012) Rv. 253061 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Inosservanza delle prescrizioni - Aggravamento della misura - Obbligatorietà - Esclusione - Connotazione della condotta - Trasgressione - Necessità.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253061-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

La revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, prevista dall'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen. per l'inosservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, impone al giudice di verificare l'effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato, che deve in concreto essere qualificata come una effettiva trasgressione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)