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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 (Rv. 661432 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Applicazione delle norme del codice di rito civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661432-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)