Sez. L, Sentenza n. 6773 del 06/08/1987 (Rv. 454979 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.*
Con riguardo ai benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336, l'esclusione della computabilità dell'indennità integrativa speciale (di cui all'art. 4 della legge n. 824 del 1971) si riferisce alla liquidazione soltanto dell'indennità di anzianità e non anche della pensione; pertanto l'indennità suddetta è computabile nella retribuzione base per il calcolo della pensione spettante al lavoratore che goda dei benefici combattentistici. (V 3189/86 mass n 446192).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)