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Sez. L, Sentenza n. 5834 del 03/07/1987 (Rv. 454230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA PENSIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA PENSIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*

La domanda di risarcimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., del maggior danno cagionato dal ritardato pagamento della pensione dà luogo ad una controversia rientrante fra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ. e devolute alla Competenza del giudice del lavoro. (V 1502/86, mass n 444882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)