Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25804 del 22/12/2015 (Rv. 638075 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Indennizzo per durata irragionevole - Limite massimo ex art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 - Riferibilità - All'indennizzo globale - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, il limite ex art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102) va riferito all'indennizzo globale per l'ingiusta durata del processo presupposto e non a quello annuo, come emerge dall'interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, àncora l'indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)