Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 54 del 1965
Massime (2)
Massima n. 2388
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Oggetto
- Disposizione impugnata
- Delimitazione della questione proposta
- Erronea indicazione dell'atto normativo rispetto a cui la questione viene sollevata
- Lavoro
- D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 che rende obbligatorio per la provincia di napoli le clausole dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959.
Leggi la massima
L'errore incorso dal giudice a quo nella indicazione della data di pubblicazione e del corrispondente numero di pubblicazione dell'atto normativo con forza di legge, rispetto al quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale non induce la nullità del rapporto processuale avanti alla Corte se in tutti gli altri atti della causa il provvedimento risulti esattamente indicato e la stessa ordinanza di rinvio consenta la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio. (Nella specie le ordinanze, riunite dalla Corte perché di identico oggetto e contenuto, pur riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo di lavoro per la Provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, lo hanno erroneamente indicato, sia nella motivazione che nel dispositivo, invece che con gli estremi dello stesso (D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865) con quelli propri di altro decreto in materia: D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642. La Corte ha escluso la nullità del rapporto processuale sul rilievo che negli altri atti della causa il decreto risultava esattamente indicato e che nelle stesse ordinanze l'individuazione dell'oggetto del giudizio emergeva con evidenza).
Norme impugnate
- d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865
Parametri
Massima n. 2389
- Lavoro
- Associazioni sindacali
- Contratti collettivi
- Minimi di trattamento economico e normativo
- Lavoratori addetti all'industria edilizia
- Illegittimità costituzionale dell'articolo unico del 9 maggio 1961, n. 865. giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Effetti della sentenza che dichiara la incostituzionalità di una disposizione di legge.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma, effettuata con la sentenza n. 79 del 1964.
Norme impugnate
- legge 14 luglio 1959, n. 741
- d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con ordinanze del 13 giugno 1964 del Pretore di Ottaviano, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140 e 141 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.
Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che con le due menzionate ordinanze è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere reso obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili e affini della provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali;
che a tenore del secondo comma dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956 il giudizio si è svolto in camera di consiglio;
punto 2
Considerato che l'identità dell'oggetto dei giudizi promossi con le due ordinanze rende opportuna la loro riunione;
che le due ordinanze, sia nella motivazione che nel dispositivo, pur riferendosi al D.P.R. che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo provinciale per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959 lo hanno erroneamente indicato non già con la data della sua emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio 1961, n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre 1961, n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le provincie di Palermo, Siracusa, Catania, Trapani;
che tuttavia è da ritenere che l'errore incorso non sia tale da indurre nullità del rapporto processuale avanti alla Corte poiché in tutti gli altri atti della causa il decreto in contestazione risulta esattamente indicato e le stesse ordinanze, pel riferimento che fanno all'accordo economico per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, consentono la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio;
punto 3
Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 novembre 1964, n. 79, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. ora denunciato;
che per effetto di tale sentenza la disposizione stessa ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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