Sez. 2, Sentenza n. 27565 del 15/10/2025 (Rv. 676458-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Copie dei documenti contenuti nel fascicolo del giudizio presupposto - Conformità agli originali - Necessità - Difensore - Potere di certificazione della conformità delle copie dei verbali cartacei - Esclusione - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, sebbene l'art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 contempli la necessità che le copie dei documenti contenuti nel fascicolo del giudizio presupposto siano conformi agli originali, deve escludersi il potere del difensore di attestare tale conformità con riguardo alle copie dei verbali cartacei, giacché tale potere non è conferito da una norma generale e deve, perciò, essere utilizzato solo nei limiti previsti dalle singole disposizioni normative di carattere speciale e, in particolare, dall'art. 16-bis, comma 9-bis e dall'art. 16-decies, del d.l. n. 179 del 2012 che, infatti, concernono solo gli atti processuali di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti di quest'ultimo e non anche le copie dei verbali di causa, la cui attestazione di conformità agli originali resta di competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale che ha formato il documento e ne detiene l'originale nel fascicolo d'ufficio.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)