Sez. 5, Sentenza n. 43713 del 22/11/2002 Ud. (dep. 30/12/2002) Rv. 223503 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Elemento materiale - Privazione della libertà personale di breve durata - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA
Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve (la Corte ha escluso che nel caso di specie, in cui la vittima, che era stata legata, era riuscita a liberarsi da sola in pochi minuti, fosse configurabile il delitto di violenza privata, ritenendo che nel breve periodo di privazione della libertà si fosse consumata la tipica condotta del delitto di sequestro di persona).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)