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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9723 del 14/04/2021 (Rv. 660985 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.
Stato
decisa il 2021-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660985-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la violazione avvenuta in epoca antecedente al 1° gennaio 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - dell'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list"), comporta, in base all'art. 1, comma 303, della legge cit., il cumulo delle sanzioni previste dall'art. 8, commi 1 e 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)