Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 16/04/1970 (Rv. 346622 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - CONCESSIONE DI UNA ULTERIORE SERVITU DI PASSAGGIO - DIMINUZIONE DELLA PRECOSTITUITA ANALOGA SERVITU - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - CONCESSIONE DI UNA ULTERIORE SERVITU DI PASSAGGIO - DIMINUZIONE DELLA PRECOSTITUITA ANALOGA SERVITU - CONDIZIONI.*
La concessione ad altri di una servitu di passaggio, con conseguente possibilita di una maggiore intensita del transito, non provoca senza altro la diminuzione o la maggiore incomodita, ai sensi dell'art 1067, secondo comma, cod civ, dell'Esercizio di una analoga servitu precostituita sul medesimo fondo servente, in quanto tale concessione ben puo rientrare nell'Esercizio compiuto civiliter delle finalita di godimento del fondo servente, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente. Tuttavia, quando il contenuto della nuova servitu sia tale da comprimere in modo rilevante l'utilita tratta gia da altro fondo dominante o quando dalle concrete modalita di Esercizio della servitu costituita successivamente risulta reso piu difficoltoso o disagevole il passaggio del titolare di quella preesistente, si viene a verificare l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 1067 cod civ, con la conseguenza che quel titolare ha Azione contro il proprietario del fondo servente, il quale, col concedere l'uso della strada al terzo, ha dato causa all'attivita del medesimo rivelatasi lesiva della servitu precostituita. (V 2764-68, massima n 335382 10-66, massima n 320025 634-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)