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Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 03/03/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146060 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA TRUFFA.*
Stato
decisa il 1980-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146060-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZA DALLA TRUFFA.*

L'insolvenza fraudolenta, pur avendo in comune con il delitto di truffa il fine, consistente nel conseguimento di un ingiusto profitto, si differenzia per la natura dei mezzi messi in opera dall'agente, poiche, mentre nella insolvenza fraudolenta il fine illecito viene raggiunto mediante dissimulazione dello stato di non solvibilita che rende inattuabile l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'agente, nella truffa la frode viene realizzata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la vittima in errore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)