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Sez. 1, Sentenza n. 10948 del 10/10/1995 Ud. (dep. 06/11/1995) Rv. 202854 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Contravvenzioni - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale | Atti per i quali vige il divieto - Rinvio alle norme del cod. proc. pen. - Art. 114 nuovo cod. proc. pen. - Criteri di interpretazione - Indicazione - Prova documentale acquisita agli atti di indagini - Applicabilità dell'art. 114 nuovo cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: documento fonografico costituito da una registrazione attivata da privati ed acquisiti agli atti di indagini come prova documentale.
Stato
decisa il 1995-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202854-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Contravvenzioni - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

L'art. 684 cod. pen. - che punisce "chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione - non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma rinvia a quanto espressamente dettato in proposito nel codice di rito: specificamente - con riferimento al codice di procedura penale del 1988 - a quanto stabilito dall'art. 114, norma che menziona soltanto gli atti, a differenza dell'art. 164 del codice di procedura abrogato il quale faceva esplicito riferimento nel testo anche a "qualunque documento" . La omessa menzione del termine "documento" nel citato art. 114 del vigente codice di rito deve essere valutata con riferimento all'art. 234 comma 1 stesso codice in forza del quale" è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo"; ne consegue che anche un documento fonografico costituito da una registrazione attuata da privati, una volta acquisito come prova documentale agli atti di indagine ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., diventa parte integrante degli atti stessi - tra i quali rientra - così che anch'esso viene ad essere sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 114 cod. proc. pen. in tema di pubblicazione di atti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 684 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)