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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28686 del 30/11/2017 (Rv. 646518 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | - Art. 151 disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Riunione per identità di questioni - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646518-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "simultaneus processus" in senso tecnico.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)