Sez. 2, Sentenza n. 3961 del 09/06/1983 (Rv. 428900 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI EVIDENZIANTI L'AVVENUTA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRODUCIBILITÀ - TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI EVIDENZIANTI L'AVVENUTA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRODUCIBILITÀ - TERMINE.*
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione, per il caso in cui non risulti osservato l'ordine di integrazione del contraddittorio, non trova ostacolo nella produzione, dopo la discussione, di documenti evidenzianti detta integrazione (nella specie, avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo posta), stante la tardività di tale produzione. (V 1039/79, mass n 397232; (V 3151/71, mass n 354510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)