Sez. 1, Ordinanza n. 579 del 02/04/1976 Cc. (dep. 13/05/1976) Rv. 133510 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER IL BENEFICIO - MINIMO DI TRENTA MESI DI PENA SCONTATA - FINALITA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER IL BENEFICIO - MINIMO DI TRENTA MESI DI PENA SCONTATA - FINALITA.*
Con la fissazione del limite di almeno trenta mesi di pena effettivamente scontata, per essere ammessi alla liberazione condizionale, si e inteso escludere dal beneficio i condannati a pene lievi, in quanto la brevita della detenzione non consentirebbe un adeguato giudizio in ordine alla valutazione del comportamento del condannato, comportamento che, giusta il disposto dell'art 176 prima parte cod pen, deve essere tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, con il pericolo, altrimenti, di rimettere anzitempo in circolazione soggetti pericolosi per l'ordine sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)