Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 429 del 1993
Massime (2)
Massima n. 20127
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione sollevata in riferimento al principio di eguaglianza
- Mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma assunta a 'tertium comparationis'
- Ammissibilità della questione quando la stessa norma sia stata inserita in successivo decreto-legge regolarmente convertito
- Fattispecie.
Leggi la massima
Una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al principio di eguaglianza non può essere ritenuta inammissibile per la mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma assunta a 'tertium comparationiss', quando tale norma, essendo stata inserita, nelle more del giudizio, in altro decreto-legge regolarmente convertito, risulti indiscutibilmente presente nell'ordinamento. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurata in quanto, ai fini della determinazione del limite di tre anni di pena ostativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non avrebbe consentito la detrazione della pena già espiata, ha respinto la eccezione di inammissibilità, e la subordinata richiesta di restituzione degli atti, avanzate dall'Avvocatura dello Stato per la mancata conversione del decreto-legge n. 374 del 1992 - contenente, all'art. 8, la norma assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis', secondo la quale nei confronti del tossico o alcooldipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma di recupero l'affidamento in prova può essere concesso "se la pena detentiva inflitta" "nel limite di quattro anni", sia "ancora da scontare nella stessa misura" - identica norma essendo stata successivamente inserita nel decreto-legge n. 139 del 1993, convertito nella legge n. 222 del 1993).
Norme impugnate
- art. 47, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
Parametri
Massima n. 20129
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Determinazione del limite (pena di non più di tre anni di reclusione) ostativo alla concessione del beneficio
- Asserita ingiustificata diversità rispetto alla normativa prevista per i tossico ed alcooldipendenti con in corso, o in previsione, un programma di recupero
- Questione sollevata in base a interpretazione della norma impugnata superata dal diritto vivente
- Non fondatezza.
Leggi la massima
Riguardo ai criteri da osservare ai fini della determinazione del limite di tre anni di reclusione ostativo alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1993, pronunciata a seguito e sulla base della norma, di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14 bis della legge n. 356 del 1992, il diritto vivente è mutato nel senso che il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore al suddetto limite ancorché per un unico reato. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata sulla base della precedente giurisprudenza - che nella suddetta ipotesi non consentiva la detrazione della pena espiata - la norma impugnata risultando ora perfettamente identica 'in parte qua' a quella (prevista, per i tossico ed alcooldipendenti, con in corso, o in previsione, un programma di recupero, dall'art. 7 del decreto-legge n. 139 del 1993, conv. in legge n. 222 del 1993) assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis'. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - v. massima precedente.
Norme impugnate
- art. 47, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario") e successive modificazioni promosso con l'ordinanza emessa l'8 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio sociale del detenuto Mandolesi Remo iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il Tribunale di sorveglianza di Ancona - chiamato a deliberare sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato, per unico reato, a pena detentiva superiore ad anni tre - ha ritenuto rilevante (in quanto all'istante restava da espiare una pena residua inferiore al detto limite) e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui (secondo l'esegesi del giudice di legittimità, non contraddetta, ad avviso del giudice a quo, dalla successiva norma interpretativa dell'art. 14- bis legge 1992 n. 356), ai fini della determinazione del limite di tre anni, ostativo alla concessione del suddetto beneficio, non consente la detrazione della pena già espiata, da quella originaria, ove inflitta in misura superiore al detto limite non per effetto di cumulo (di più pene inferiori ai tre anni) sibbene (come nella specie) per unico reato.
A determinare l'ipotizzata violazione del precetto dell'eguaglianza, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe invero la norma dell'art. 8 del d.-l. n. 374/1992 (che innova, l'art. 94 del t.u. delle leggi in materia di stupefacenti, che aveva già inciso sull'art. 47- bis ordinamento penitenziario) - assunta come (sopravvenuto) tertium comparationis - la quale, "nei confronti di persona tossicodipendente od alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi", stabilisce ora espressamente che l'affidamento può essere concesso "se la pena detentiva inflitta" (resti) "nel limite di quattro anni o" (sia) "ancora da scontare nella stessa misura".
Precisato che "l'innalzamento del limite da tre a quattro anni", ex art. 8 d.-l. cit., "non costituisce oggetto della verifica di legittimità costituzionale", ritiene il tribunale che sia invece privo di giustificazione l'ancoraggio del parametro per l'affidamento (anche) alla pena residua, solo in favore dei tossicodipendenti che abbiano in corso o intendano sottoporsi a programma di recupero: per la disparità di trattamento che, appunto, ne conseguirebbe sia in danno di condannati per altri reati sia, all'interno della stessa categoria dei tossicodipendenti, nei riguardi di quelli che non intendano intraprendere un siffatto programma, per i quali opera invece "lo sbarramento della pena originariamente inflitta" che, ai fini del beneficio, "deve essere contenuta entro il limite (3 o 4 anni) legislativamente fissato".
punto 2
Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio per sostenere in linea preliminare, l'inammissibilità della impugnativa; e per contestarne, in subordine, nel merito, la fondatezza.
Considerato in diritto
punto 1
Va esaminata in limine l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura sul duplice rilievo della mancata conversione in legge del d.-l. n. 374/1992, il cui art. 8 risulta qui invocato come tertium comparationis; e delle "novità" (rispetto a tale decreto) di quello successivo (n. 139) viceversa convertito nella legge n. 222 del 1993, che imporrebbe comunque, ad avviso della stessa Avvocatura, la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della questione con riferimento alla "norma nuova".
Siffatta eccezione va, però, sotto ogni profilo disattesa, dovendosi constatare la indiscutibile presenza nell'ordinamento (art. 7 d.-l. n. 139/1993, convertito nella legge n. 222/1993) della norma interposta invocata dal tribunale rimettente.
punto 2
Nel merito, la questione è infondata.
Va rilevato in premessa che - proprio a seguito e sulla base della norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14- bis della legge n. 356/1992, secondo cui per "pena inflitta", ai fini che ne interessano, deve intendersi "la pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive" - le Sezioni unite della Corte regolatrice hanno ribaltato la propria precedente giurisprudenza (cui viceversa fa riferimento il giudice a quo), affermando (con recente sentenza n. 18 del 1993, conforme a plurime decisioni già adottate della Cassazione penale a sezione semplice) che, agli effetti della determinazione del limite di pena ostativo dell'affidamento in prova del condannato al servizio sociale, il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore a quel limite, ancorché per un unico reato.
Ne consegue che il diritto vivente è mutato, assumendo contenuto specularmente inverso a quello presupposto nell'ordinanza di rimessione.
Per cui - risultando ora perfettamente identiche, in parte qua, sia la norma impugnata che quella assunta a tertium comparationis - evidentemente più non sussiste l'ipotizzata lesione del precetto costituzionale dell'eguaglianza. Dal che discende la non fondatezza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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