Sez. 1, Sentenza n. 8871 del 23/08/1993 (Rv. 483532 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Somma dovuta da terzi all'obbligato all'assegno di mantenimento - Ordine di versamento diretto all'avente diritto al predetto assegno - Provvedimento giudice competente - Tribunale - Espropriazione presso terzi in forza del provvedimento ex art. 708, terzo comma, cod. prov. civ. - Giudice dell'esecuzione - Competenza.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere
In tema di separazione di coniugi, mentre spetta al Tribunale, quale giudice di cognizione, di provvedere all'ordine di pagamento a terzi che una parte della somma da essi dovuta "all'obbligato" all'assegno di mantenimento, sia versata direttamente agli aventi diritto (art. 156, sesto comma, cod. civ.), sempre che sia stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sia stato accertato l'inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dalla pronuncia della separazione, la procedura esecutiva, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, in forza del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale tra coniugi a norma dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ., appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)