Sez. 3, Sentenza n. 2020 del 09/07/1974 (Rv. 370287 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - ESTREMI - PERICOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - LIMITI - VALUTAZIONE - CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - ESTREMI - PERICOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - LIMITI - VALUTAZIONE - CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Ai fini della concessione e della convalida del sequestro conservativo il periculum in mora non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore causato da concreti Atti idonei, bensi e sufficiente che la perdita si presenti solo come eventuale, purche atta a giustificare il timore che la garanzia venga meno. La valutazione del fondamento di tale timore - insindacabile in Cassazione - puo essere effettuata con riferimento alla consistenza del patrimonio del debitore oppure con riferimento ad elementi subiettivi, quali le ragionevoli ripercussioni psicologiche sul creditore del comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, che riveli il proposito di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni. (V 491'72, mass n 356462; 3695'71, mass n 355468; (V 225'71, mass n 349652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)