Sez. 5, Sentenza n. 11682 del 21/05/2007 (Rv. 599460 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso - Impugnazione - Difesa dell'ammministrazione finanziaria - Ambito - Fondamento - Nuove eccezioni - Preclusione - Insussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (il principio che precede è stato affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, pur essendo stati dichiarati improcedibili il controricorso ed il ricorso incidentale nei quali l'amministrazione svolgeva le difese in parola, non in grado, pertanto, di scalfire le statuizioni contro le quali si appuntavano, coperte dal giudicato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)