Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 148 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10347
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Importazione
- Esimente
- Modica quantità ad uso personale
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72, 80.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costi- tuzionale, quando non vengano addotti argomenti o profili nuovi rispetto a quelli già esaminati in relazione a identica questione già dichiarata non fondata. (Manifesta infondatezza della que- stione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantità, destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti). - cfr. S. n. 170/1982 e O. nn. 231/1982, 189-190/1983.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5 aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantità, destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;
che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promossa dal Tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985, nn. 730, 731 e 732/85 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze