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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 09/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157293 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - APPLICABILITÀ DELLA ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157293-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - APPLICABILITÀ DELLA ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La esimente della legittima difesa non può, di regola, trovare applicazione in condotte criminose esplicatesi nel corso d'una rissa, posto che i corrissanti sono mossi non solo dall'intento di difendersi ma anche da quello di offendere, accettando, inoltre, volontariamente la situazione di pericolo. (nella specie si è chiarito che l'esimente della legittima difesa può essere eccezionalmente riconosciuta qualora risulti una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, nel senso che l'offesa, per la sua diversità e maggiore gravità rispetto a quella accettata, assume caratteri di novità e di autonomia). (V mass n 132269; (Conf mass n 149335; (Conf mass n 144293).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)