Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 09/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157293 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - APPLICABILITÀ DELLA ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL CORSO D'UNA RISSA - APPLICABILITÀ DELLA ESIMENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La esimente della legittima difesa non può, di regola, trovare applicazione in condotte criminose esplicatesi nel corso d'una rissa, posto che i corrissanti sono mossi non solo dall'intento di difendersi ma anche da quello di offendere, accettando, inoltre, volontariamente la situazione di pericolo. (nella specie si è chiarito che l'esimente della legittima difesa può essere eccezionalmente riconosciuta qualora risulti una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, nel senso che l'offesa, per la sua diversità e maggiore gravità rispetto a quella accettata, assume caratteri di novità e di autonomia). (V mass n 132269; (Conf mass n 149335; (Conf mass n 144293).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)