Sez. L, Sentenza n. 882 del 28/03/1974 (Rv. 368779 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - VERIFICATOSI IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - VERIFICATOSI IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA.*
La domanda di pensione per invalidita deve essere accolta anche quando le condizioni previste dalla legge si siano verificate nel corso del giudizio civile per effetto di aggravamenti sopravvenuti di infermita denunziate od accertate nel corso del procedimento amministrativo; l'invalidita pensionabile rappresenta una condizione dell'Azione e non un presupposto processuale e pertanto e sufficiente che essa sussista al momento della decisione. (V 549'73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)