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Sez. U, Sentenza n. 7227 del 21/04/1995 Ud. (dep. 23/06/1995) Rv. 201378 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello - In genere | Giudizio svoltosi in primo grado nelle forme ordinarie per mancato consenso, poi ritenuto ingiustificato, del P.M. - Citazione dell'imputato in appello per la pubblica udienza - Processo celebratosi in camera di consiglio - Nullità configurabile.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201378-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello - In genere

Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio, è quella prevista dall'art. 471 cod. proc. pen., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c), stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma primo, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)