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Sez. T, Sentenza n. 3193 del 08/02/2025 (Rv. 674082-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Accertamento - Vendita di immobili a prezzi inferiori al valore OMI - Modifiche di cui alla l. comunitaria 2008 - Effetti - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674082-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di accertamento, il maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere presunto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, modificato dall'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sulla base del solo scostamento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita rispetto al valore del bene risultante dalle quotazioni OMI, dovendo essere provato anche in relazione ad un unico elemento presuntivo ulteriore (nella specie, l'importo del mutuo erogato di gran lunga superiore al corrispettivo pattuito), purché dotato di precisione e gravità, spettando poi al contribuente l'onere della prova contraria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 07/07/2009 num. 88 art. 24 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)