Sez. 1, Sentenza n. 2364 del 09/03/1988 (Rv. 458148 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - AZIONE DI CONTRAFFAZIONE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DELLO IMPRENDITORE APPONENTE IL MARCHIO SUI PROPRI PRODOTTI - DA PARTE DELL'IMPRENDITORE FACENTE COMMERCIO DEI MEDESIMI - ESTENSIONE - COMPLICITÀ TRA COMMERCIANTE E PRODUTTORE E COMPORTAMENTO COLPOSO O DOLOSO DEL PRIMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - AZIONE DI CONTRAFFAZIONE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DELLO IMPRENDITORE APPONENTE IL MARCHIO SUI PROPRI PRODOTTI - DA PARTE DELL'IMPRENDITORE FACENTE COMMERCIO DEI MEDESIMI - ESTENSIONE - COMPLICITÀ TRA COMMERCIANTE E PRODUTTORE E COMPORTAMENTO COLPOSO O DOLOSO DEL PRIMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La violazione del marchio di produzione da altri brevettato, con la conseguente esperibilità dell'Azione di contraffazione, è configurabile non soltanto da parte dell'imprenditore che apponga detto marchio su propri prodotti dello stesso genere, ma anche da parte dell'imprenditore che faccia commercio dei prodotti medesimi, in considerazione del carattere assoluto ed esclusivo della protezione accordata al suddetto diritto e dell'ampio riferimento dell'art. 1 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929 alle merci fabbricate o messe in commercio, mentre è a tal fine irrilevante che il commerciante sia o meno complice del produttore, ovvero che il suo comportamento sia doloso o colposo (requisito necessario solo al diverso fine dell'eventuale risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)