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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 69 del 1981

Decisione
decisa il 1981-04-02, depositata il 1981-04-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:69
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16069

  • Processo penale
  • Titolarità dell'azione penale
  • Attribuzione per determinati reati contravvenzionali all'ingegnere capo del genio civile
  • Esercizio rimesso alla sua valutazione discrezionale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 84/1979.

Norme impugnate

  • legge 19 novembre 1921, n. 1688
  • art. 378, comma 3, legge 20 marzo 1965, n. 2248

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori pubblici), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1980 dal pretore di Valentano nei procedimenti penali riuniti a carico di Serafini Armando ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n. 1688, in quanto attribuisce all'Ingegnere Capo del Genio Civile, per determinati reati contravvenzionali, la titolarità esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio è rimesso alla di lui valutazione discrezionale;
punto 2
Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 84 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, nel testo modificato dalla legge 19 novembre 1921, n. 1688 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 84 del 1979 - sollevata dal Pretore di Valentano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze