Sez. 2, Sentenza n. 5979 del 28/05/1993 (Rv. 482563 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Spazi riservati a parcheggio per le nuove costruzioni ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Alienazione dei singoli immobili - Godimento dell'area di parcheggio da parte degli acquirenti nonostante la riserva di proprietà a favore dell'alienante - Riconoscimento del diritto in via giudiziaria - Previo accordo sulla integrazione del corrispettivo della vendita - Necessità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
In tema di spazi riservati a parcheggio secondo quanto prescrive, per le nuove costruzioni, l'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il riconoscimento in via giudiziaria del diritto dei proprietari acquirenti degli appartamenti dell'immobile di usufruire dell'area di parcheggio nonostante la riserva di proprietà a favore dell' alienante, originario proprietario dell'edificio, non presuppone né è condizionato al previo accordo sulla misura della integrazione del corrispettivo della vendita degli appartamenti, né all' accertamento giudiziale di tale integrazione, che può essere anche successivo ed indipendente dal predetto riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 27/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)