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Sez. 2, Sentenza n. 50099 del 15/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271331 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Presentazione dei motivi prima del deposito della motivazione del provvedimento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271331-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava l'omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)