Sez. 4, Sentenza n. 20179 del 08/03/2007 Ud. (dep. 24/05/2007) Rv. 236612 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Disapplicazione della riforma ex L. n. 479 del 1999 - Conseguenze - Ricorso in cassazione - Rinvio.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
In tema di giudizio abbreviato, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 27 della legge n. 479 del 1999 all'art. 438 cod. proc. pen., il rito speciale si configura come un diritto dell'imputato il quale può subordinarne la richiesta ad un'integrazione probatoria: il giudice in tale ipotesi è tenuto a verificarne la necessità e la compatibilità con il principio di speditezza processuale, ma non può più, a seguito della novella, dichiarare inammissibile la richiesta per assenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti. (Nella fattispecie la Corte, rilevante l'erroneità della decisione in tale ultimo senso assunta dalla Corte di appello, ha annullato la sentenza dibattimentale con rinvio, demandando al giudice di accertare se il diniego del rito alternativo era stato pronunziato in presenza dei presupposti per la sua applicazione, e, in tal caso, di applicare la riduzione di pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)