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Sez. 2, Sentenza n. 507 del 03/03/1967 (Rv. 326451 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONTRATTO CONCLUSO TRAMITE RAPPRESENTANTE - STATO DI BISOGNO - RIFERIMENTO AL RAPPRESENTATO.*
Stato
decisa il 1967-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326451-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONTRATTO CONCLUSO TRAMITE RAPPRESENTANTE - STATO DI BISOGNO - RIFERIMENTO AL RAPPRESENTATO.*

Allorquando, nell'Azione di rescissione per lesione, la parte, che afferma di aver subito la lesione, abbia partecipato al contratto per mezzo di rappresentante, sia volontario che necessario (nella specie, genitore esercente la patria potesta) lo stato di bisogno va riferito al rappresentato e non gia al rappresentante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)