diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2124 del 07/07/1971 (Rv. 352851 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE FORMALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE CONSENSUALE O MEDIANTE GIUDIZIO ORDINARIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352851-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE FORMALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE CONSENSUALE O MEDIANTE GIUDIZIO ORDINARIO - LEGITTIMITA.*

Nelle societa di persone, la fase della liquidazione formale e meramente facoltativa, potendo i soci pervenire all'Estinzione dell'ente attraverso una liquidazione consensuale od anche chiedendo al giudice, nelle forme di un giudizio ordinario, di definire i rispettivi rapporti di dare e di avere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)