Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 22/10/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157832 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*
La sentenza dei giudici di merito è soggetta al controllo di legittimità non per il "risultato", ma per il "modo" come il risultato è stato raggiunto. La Corte di Cassazione non può ricostruire il fatto in maniera diversa da quella effettuata dal giudice di merito, ma deve limitarsi ad accertare se lo stesso abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia incorso in errori logico-giuridici che abbiano potuto incidere sulla formazione del convincimento medesimo, ovvero se abbia omesso l'esame di fatti ed elementi di decisiva importanza che, se presi in considerazione, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione. Il giudizio di Cassazione infatti non è un terzo grado del giudizio di merito e non consente motivi aventi ad oggetto la critica della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. (V Cass 8 ottobre 1982, di Giuseppe; (V mass n 151264; (V mass n 143861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)