diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12596 del 07/12/1995 (Rv. 494981 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione di prescrizione del diritto - Deduzione di avvenuta tacita - Rinunzia a far valere la prescrizione - Onere probatorio gravante sul deducente - Contenuto.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494981-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

Qualora un soggetto intenda far valere le conseguenze giuridiche a sè favorevoli di un "fatto", deve provare non solo l'accadimento del fatto, ma anche la sua validità giuridica. Pertanto colui il quale, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca che v'è sta rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitamente la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata e cioè dal soggetto che ha il diritto di farla valere e, quindi, di rinunziarvi; nonché, nel caso di ente pubblico, che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo le norme vigenti al momento del comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)