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Sez. 1, Sentenza n. 5561 del 19/03/2004 (Rv. 571335 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Timbro postale - Conferimento alla data del carattere di certezza - Condizioni - Accertamento della redazione della scrittura in una data diversa - Prova. Soggetto onerato - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571335-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

Il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41, lettera b), d.P.R. n. 156 del 1973 (abrogato dal d.lgs. n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta "a corso particolare", giacché l'una e l'altra timbratura provengono da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. In ogni caso, l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall'art. 2704 cod. civ., come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata. (Fattispecie relativa a timbratura apposta a tergo di una scrittura contenente un contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)