Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 10/01/1995 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 200975 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi | Prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - Assunzione - Vaglio sotto il profilo dell'utilità processuale - Potere del giudice.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, dovendo il giudice ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, disporre la detta rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495, comma primo, cod. proc. pen. il quale richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma primo, cod. proc. pen. secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti, l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)