diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 19028 del 11/07/2024 (Rv. 671680-01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Fonte informativa investigativa o giudiziaria - Verità putativa della notizia - Configurabilità - Condizioni - Verifica dell'evoluzione della notizia al momento della sua divulgazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671680-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui

questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.

Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)