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Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-02)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Contratti di mutuo - Clausole di determinazione degli interessi collegate al tasso Euribor - Conoscenza di intese illecite restrittive della concorrenza e volontà di conformare il contratto a dette pratiche - Necessità - Assenza dei detti requisiti - Nullità ex art. 2 l. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE - Esclusione. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere. MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670868-02

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)