Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 179 Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante
1. Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Art. 180 Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo
1. Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.18
2. Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Art. 181 Casi di non punibilita'
1. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.
Art. 182 Attivita' sediziosa
1. Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Art. 183 Manifestazioni e grida sediziose
1. Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 184 Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari
1. Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.
Art. 185 Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni
1. Se piu' militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Capo III. Della insubordinazione
Art. 186 Insubordinazione con violenza
1. Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Art. 187 Circostanze aggravanti
1. Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.
Art. 188
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 189 Insubordinazione con minaccia o ingiuria
1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
3. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.
Art. 190 Circostanze aggravanti
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1) se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.
Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 192
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 193
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Art. 194
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Capo IV. Dell'abuso di autorita'
Art. 195 Violenza contro un inferiore
1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.
Art. 196 Minaccia o ingiuria a un inferiore
1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
4. La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Art. 197
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Capo V. Disposizione comune ai capi terzo e quarto
Art. 198 Provocazione
1. Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Art. 199 Cause estranee al servizio o alla disciplina militare
1. Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.29