Sez. 3, Sentenza n. 6086 del 13/11/1980 (Rv. 409857 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
In tema di riscatto di fondo rustico, la legge 8 gennaio 1979 n 2, la quale, in ordine al versamento del prezzo da parte del riscattante, prevede l'applicabilita della stessa disciplina relativa alla prelazione, di cui ai commi sesto e settimo dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, e la decorrenza dei relativi termini dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto, costituisce interpretazione autentica della predetta legge n 590 del 1965 e trova immediata applicazione nei giudizi in corso. (Conf 2490/79, mass n 398811).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)